IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Autonoma della Sardegna, in armonia con la legislazione statale vigente e nell'ambito delle proprie competenze statutarie, al fine di rafforzare i legami con le comunita' sarde situate fuori dell'Isola: a) garantisce la parita' di trattamento tra sardi residenti e non residenti; b) promuove - coerentemente con gli indirizzi dello Stato e nel quadro della programmazione regionale - forme di partecipazione e di solidarieta' tra lavoratori emigrati; c) promuove pari opportunita' di elevazione morale e materiale per coloro che rientrano o che comunque mantengono contatti con la terra d'origine; d) promuove ogni iniziativa rivolta a tutelare e sviluppare i legami di identita' tra la Sardegna e le comunita' sarde extra isolane. 2. La Regione favorisce inoltre il concorso dei sardi non residenti e la funzione democratica e culturale dell'associazionismo sardo fuori dell'Isola, valorizzando le competenze professionali, le esperienze umane e il possibile contributo di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo della Sardegna. 3. Gli interventi in materia di emigrazione e di sostegno delle comunita' sarde si articolano in piani triennali e in programmi annuali, predisposti in armonia con le iniziative proprie di istituzioni nazionali e sovranazionali aventi analoghe finalita'.