IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.   La  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  in  armonia  con  la
legislazione statale vigente e nell'ambito delle  proprie  competenze
statutarie,  al  fine  di  rafforzare i legami con le comunita' sarde
situate fuori dell'Isola:
     a) garantisce la parita' di trattamento tra  sardi  residenti  e
non residenti;
     b)  promuove - coerentemente con gli indirizzi dello Stato e nel
quadro della programmazione regionale - forme di partecipazione e  di
solidarieta' tra lavoratori emigrati;
     c)  promuove  pari opportunita' di elevazione morale e materiale
per coloro che rientrano o che comunque mantengono  contatti  con  la
terra d'origine;
     d)  promuove  ogni  iniziativa rivolta a tutelare e sviluppare i
legami di identita' tra  la  Sardegna  e  le  comunita'  sarde  extra
isolane.
   2.  La  Regione  favorisce  inoltre  il  concorso  dei  sardi  non
residenti e la funzione democratica e culturale  dell'associazionismo
sardo  fuori dell'Isola, valorizzando le competenze professionali, le
esperienze  umane   e   il   possibile   contributo   di   iniziative
imprenditoriali finalizzate allo sviluppo della Sardegna.
   3.  Gli  interventi  in materia di emigrazione e di sostegno delle
comunita' sarde si articolano  in  piani  triennali  e  in  programmi
annuali,   predisposti  in  armonia  con  le  iniziative  proprie  di
istituzioni nazionali e sovranazionali aventi analoghe finalita'.